IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1997, recante emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, concernente l'emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»; Ritenuta la necessita' di sostituire lo statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente statuto: Art. 1. Finalita' 1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, di seguito denominato: «Ente», dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, assicura gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione dell'opera che gia' prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dall'art. 41, comma 2 della citata legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti. 2. La sede centrale dell'Ente e' ubicata in Roma.