IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale al
comma 4  ha  dettato  disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto
dell'ente   di   assistenza  per  il  personale  dell'Amministrazione
penitenziaria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 aprile   1997,  recante  emanazione  dello  statuto  dell'Ente  di
assistenza   per  il  personale  dell'Amministrazione  penitenziaria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
26 giugno 2000 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 aprile  1997,  concernente  l'emanazione  dello  statuto
dell'Ente   di   assistenza  per  il  personale  dell'Amministrazione
penitenziaria»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  sostituire  lo  statuto  dell'Ente di
assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  d'intesa  con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                        il seguente statuto:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  L'Ente  di  assistenza  per  il  personale dell'Amministrazione
penitenziaria,  di seguito denominato: «Ente», dotato di personalita'
giuridica  ai  sensi  dell'art.  41, comma 2, della legge 15 dicembre
1990,  n.  395,  assicura  gli  interventi  di protezione sociale nei
confronti   del   personale   dell'Amministrazione  penitenziaria,  a
completamento ed integrazione dell'opera che gia' prestano altri enti
ed  istituzioni  assistenziali.  L'Ente  integra tali prestazioni con
interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza
previste  dall'art.  41,  comma 2  della  citata  legge,  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli seguenti.
  2. La sede centrale dell'Ente e' ubicata in Roma.